Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione pone l’accento sulla tematica dell’esclusività e la inderogabilità del del Foro in cause di risarcimento per danni subiti da persone con disabilità vittime di discriminazioni
MASSIMA
La Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, con la sentenza n. 296 del 12 Gennaio 2021, statuisce che per le cause di risarcimento del danno subito da persone con disabilità vittime di discriminazioni (e quindi assoggettate alla disciplina processuale dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28) è applicabile il rito sommario di cognizione e il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il ricorrente ha il proprio domicilio.
Trattasi di foro funzionale ed esclusivo che prevale sugli altri fori anche inderogabili previsti dal codice di rito o da norme speciali a garanzia di interessi ulteriori, anch’essi considerati meritevoli di particolare tutela.
[Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto che la citata regola sulla competenza deroghi anche al foro inderogabile ed esclusivo per le cause contro la pubblica amministrazione, posto che la causa era stata promossa contro un Istituto scolastico e il Ministero dell’istruzione per i danni subiti dal figlio minore disabile in conseguenza di condotte discriminatorie poste in essere dall’Amministrazione scolastica e consistenti a) nell’aver costretto il minore, affetto da disabilità grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3, e art. 33, a frequentare la scuola per un tempo ridotto rispetto a quello effettivamente previsto, b) nell’aver omesso di comunicare ai genitori l’esistenza di specifiche lezioni per la preparazione alle prove orientativo-attitudinali di accesso ad una classe ad indirizzo musicale, c) per aver omesso d’indicare nel regolamento generale i criteri da applicare per lo svolgimento delle predette prove da parte degli alunni diversamente abili in possesso di certificazione di handicap grave, d) per aver omesso di prevedere la presenza dell’insegnante di sostegno allo svolgimento delle predette prove e per aver sottoposto il minore a prove non predisposte dal docente di sostegno specializzato, e) per aver inserito il minore nella graduatoria dei non idonei, all’esito delle predette prove, f) per aver sottoposto il minore a prove aventi valenza selettiva.