Gli ermellini, in una recente pronuncia, si sono occupati del tema dei cosiddetti accordi integrativi “a latere” posti in essere tra locatore e conduttore.
MASSIMA
Nella sentenza 22126/2020 la Terza Sezione della Corte di Cassazione Civile ha statuito che in tema di locazioni non abitative l'accordo integrativo concluso tra locatore e conduttore, a latere del contratto di locazione, volto a far ottenere al locatore un canone maggiorato rispetto a quello previsto nel contratto di locazione, deve ritenersi nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c. e 79, comma 1, L. n. 392/1978 in quanto volto ad eludere la normativa di natura tributaria che deve ormai ritenersi norma imperativa. Tale nullità deve ritenersi colpisca anche i negozi stipulati antecedentemente l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 346, della L. n. 311/2004 - disposizione normativa che ha sancito la nullità dei contratti non registrati - e ciò in base all'evoluzione ermeneutica delle norme tributarie a cui deve riconoscersi ormai natura imperativa.