Locazioni ed Accordi integrativi  “a latere”

Locazioni ed Accordi integrativi “a latere”

Gli ermellini, in una recente pronuncia, si sono occupati del tema dei cosiddetti accordi integrativi “a latere” posti in essere tra locatore e conduttore.

MASSIMA

Nella sentenza 22126/2020 la Terza Sezione della Corte di Cassazione Civile ha statuito che  in tema di locazioni non abitative l'accordo integrativo concluso tra locatore e conduttore, a latere del contratto di locazione, volto a far ottenere al locatore un canone maggiorato rispetto a quello previsto nel contratto di locazione, deve ritenersi nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c. e 79, comma 1, L. n. 392/1978 in quanto volto ad eludere la normativa di natura tributaria che deve ormai ritenersi norma imperativa. Tale nullità deve ritenersi colpisca anche i negozi stipulati antecedentemente l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 346, della L. n. 311/2004 - disposizione normativa che ha sancito la nullità dei contratti non registrati - e ciò in base all'evoluzione ermeneutica delle norme tributarie a cui deve riconoscersi ormai natura imperativa.